Durante la sua storia, ogni stato membro dell’Unione Europea ha deciso di applicare imposte sulla fabbricazione di alcuni prodotti di largo consumo. Le più comuni sono quelle applicate all’alcol e a tutti i prodotti da esso ottenuti (vino, birra, super alcolici etc.) oppure al petrolio e a tutti i suoi derivati destinati alla produzione di energia (benzina, gasolio, metano, butano, kerosene etc.) oppure al tabacco e a tutti i suoi derivati.
Il termine comunemente usato per definire questo tipo di imposta è Accisa. Le accise sono applicate da ciascun stato membro sul proprio territorio in modo autonomo e secondo i criteri più disparati. Le accise si applicano sulle materie prime e sui prodotti ottenuti sul territorio di quello determinato stato membro e anche sulle materie prime/prodotti introdotti dall’esterno. Le accise si applicano quindi sia alle materie prime/prodotti comunitari sia a quelli importati da Paesi terzi.
Le accise non sono dazi ma quando riguardano merci importate sono considerate oneri doganali e vengono quindi riscosse al momento dell’operazione doganale. Da qualche anno le accise applicate agli scambi di bevande alcoliche all’interno della UE sono regolamentati. L’Italia si è dotata di un Testo Unico sulle Accise che recepisce la normativa comunitaria. In particolare la normativa prevede che tutti i prodotti alcolici siano scortati da un documento denominato DAA (Documento Accompagnamento Accise). La normativa prevede che l’accisa non sia applicata alla merce che esce dal territorio dello stato e, per provarne l’uscita, si emette un documento, il DAA (Documento Accompagnamento Accise) il cui funzionamento è molto simile a quello del Transito (NCTS). Il DAA scorta la merce e, arrivato a destinazione insieme ad essa, viene preso in carico dall’ufficio preposto al controllo che ne rimanda all’ufficio di partenza una copia come prova dell’avvenuta uscita della merce dallo stato di origine. Quando l’accisa è già stata pagata nel Paese di partenza si emette il DAS che ha lo scopo di informare le autorità del Paese di destinazione che la merce può essere soggetta all’imposta.
Un altro aspetto interessante della normativa è che le merci soggette ad accise possono essere immagazzinate solo in appositi depositi denominati Depositi fiscali accise e che solo l’intestatario di questo tipo di deposito può emettere e ricevere il DAA. In Italia gli uffici preposti al controllo delle merci soggetti ad accise erano gli UTF (Uffici Tecnici di Finanza) che ora sono stati accorpati agli uffici doganali, formando così gli Uffici Unici delle Dogane.